Statuto

TITOLO I
Costituzione – Scopi – Sede e Durata Articolo

1 – Costituzione
È costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, l’Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione, in forma abbreviata “AITRA”, nel seguito l’”Associazione”. L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 2 – Sede L’Associazione
ha sede a Grottaferrata (RM), Via del Fico n 74/A. La sede può essere trasferita in altra sede, purché nel territorio italiano, con delibera dell’Assemblea.

Articolo 3 – Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata, salvo il venir meno della maggioranza dei Soci o l’impossibilità del conseguimento degli scopi associativi.

Articolo 4 – Scopi dell’Associazione
1. L’Associazione ha carattere volontario, è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
2. Nell’ambito dell’oggetto della propria attività l’Associazione persegue i seguenti scopi fondamentali:
a) costituire un osservatorio privilegiato per la discussione e l’approfondimento delle tematiche relative all’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, con particolare 2 riguardo – tra l’altro – all’attività dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito “RPCT”) nonché di tutti coloro che all’interno di enti pubblici e privati contribuiscono all’efficacia e all’efficienza dei sistemi di prevenzione della corruzione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, Responsabile Antiriciclaggio, Responsabili della protezione dei dati personali, Responsabile compliance), mediante il confronto e lo scambio di informazioni tra i soci, nel pieno rispetto della autonomia di ciascuno nello svolgimento delle proprie funzioni;
b) promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza anche attraverso studi comparativi con sistemi adottati all’estero;
c) promuovere la valorizzazione della figura e del ruolo del RPCT nonché di tutti coloro che contribuiscono all’efficacia e all’efficienza dei sistemi di prevenzione della corruzione nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni e di tutti gli enti pubblici e privati nonché promuovere la predisposizione di strumenti di disciplina della relativa attività, secondo i principi stabiliti dalle normative nazionali e della Unione Europea, nonché da quelli previsti dal presente Statuto e dal Codice Etico dell’Associazione;
d) compiere studi ed approfondimenti e sviluppare soluzioni condivise ai problemi applicativi posti dalla normativa in materia anticorruzione e trasparenza, in particolare, ai problemi 3 connessi all’operatività dei RPCT, eventualmente anche mediante l’elaborazione di “standard” e “best practice” e intrattenendo ogni opportuno contatto e dialogo con le associazioni, le università, gli organismi rappresentativi interessati a tematiche connesse all’anticorruzione e alla trasparenza;
e) proporsi come interlocutore qualificato ad ogni livello istituzionale ed associativo per un confronto sulle tematiche relative alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ed alla sua applicazione, interpretazione ed evoluzione;
f) promuovere e favorire la formazione e l’aggiornamento professionale continuativi dei Soci, anche mediante l’organizzazione o contribuendo all’organizzazione di corsi di specializzazione e di aggiornamento, congressi, seminari, nonché mediante la creazione, la cura o la collaborazione a riviste specializzate ed a pubblicazioni di carattere giuridico-economico anche via web;
g) partecipare ad organismi nazionali od internazionali impegnati nelle materie di interesse dell’Associazione, anche attraverso specifiche convenzioni o protocolli di collaborazione;
h) curare lo sviluppo in generale della propria attività;
i) compiere qualsiasi atto utile od opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, ivi compresa la stipulazione di contratti e l’instaurazione di rapporti di 4 collaborazione professionale o lavorativi in genere, sempreché compatibili con la mission dell’Associazione;
j) aderire ad associazioni e confederazioni internazionali aventi scopo e finalità analoghe, ovvero richiedere il contributo tecnico di associazioni di categoria e di altre organizzazioni appartenenti a qualsiasi settore merceologico;
k) favorire le relazioni con studiosi e cultori della materia anche attraverso la costituzione di organismi interdisciplinari che possano più efficientemente supportare le attività associative.

TITOLO II Soci

Articolo 5 – Categorie di soci
I Soci possono appartenere alle seguenti categorie: Fondatori, Effettivi, Sostenitori e Onorari.

Articolo 6 – Soci Fondatori
I Soci Fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione. I Soci Fondatori sono anche Soci Effettivi.

Articolo 7 – Soci Effettivi
I Soci Effettivi sono le persone fisiche che rivestono – o che hanno rivestito negli ultimi 3 anni prima della richiesta di ammissione all’Associazione – il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito “RPCT”) in base alla vigente normativa anticorruzione e trasparenza, nonché tutti coloro che all’interno di enti pubblici 5 e privati contribuiscono all’efficacia e all’efficienza dei sistemi di prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Altresì, sono Soci effettivi, tutti gli addetti a funzioni di supporto degli RPCT con adeguata e comprovata professionalità ed esperienza e che soddisfino i principi etici previsti dal Codice Etico dell’Associazione. La sussistenza di tali requisiti sarà verificata dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 2.

Articolo 8 – Soci Sostenitori
I Soci Sostenitori sono coloro i quali, condividendo gli scopi dell’Associazione, intendano apportare all’Associazione particolari contributi in termini di prestazioni intellettuali e/o di sostegno economico.

Articolo 9 – Soci Onorari
I Soci Onorari sono coloro che, in base ad una delibera del Consiglio Direttivo, possono contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione in virtù dei titoli professionali ed accademici acquisiti e per essersi distinti in attività di studio nelle materie di interesse dell’Associazione. Gli ex Presidenti dell’Associazione sono Soci Onorari di diritto e vengono nominati tali dalla prima Assemblea utile dopo la loro scadenza.

Articolo 10 – Ammissione e recesso dei Soci
1. La richiesta di iscrizione all’Associazione, corredata della documentazione idonea ad attestare i requisiti di cui agli 6 articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto, viene presentata al Consiglio Direttivo.
2. Presentando la richiesta di ammissione all’Associazione, il candidato dichiara di accettare il presente Statuto. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.
3. È facoltà del Socio di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione a mezzo di comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Il recesso non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate per l’esercizio in corso, né alla rinuncia da parte dell’Associazione a quelle ancora dovute per l’esercizio in corso, né attribuisce al recedente alcun diritto sul fondo comune di cui all’art. 24.
5. I soci non in regola con il pagamento delle quote associative, che non provvedano dopo un secondo sollecito, decadono dal rapporto associativo per effetto della delibera di presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Doveri dei Soci
1. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare lo Statuto dell’Associazione, il Codice Etico, i regolamenti dell’Associazione e le deliberazioni degli organi associativi, nonché a mantenere una irreprensibile condotta civile e morale e ad astenersi da comportamenti che possano compromettere la reputazione e la dignità del loro ruolo, dell’Associazione e degli altri Soci. 7
2. I Soci Effettivi e i Soci Sostenitori, all’atto dell’iscrizione e all’inizio di ciascun anno, sono tenuti al versamento di una quota associativa il cui importo viene stabilito dall’Assemblea. I Soci Sostenitori sono altresì tenuti ad effettuare l’apporto indicato al momento dell’ammissione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di quote o contributi, fermi restando tutti gli altri doveri derivanti dalla qualità di Socio.
3. I Soci hanno il dovere di curare costantemente il proprio aggiornamento professionale. Il Consiglio Direttivo può richiedere in qualsiasi momento ai Soci la documentazione ritenuta necessaria per la verifica della permanenza dei requisiti di appartenenza all’Associazione.
4. I soci devono comunicare senza indugio all’Associazione la cessazione dal loro ruolo specificando se intendano rimanere iscritti quali Soci Sostenitori.

Articolo 12 – Sospensione ed Esclusione del Socio
1. Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione e, nei casi più gravi, l’esclusione del Socio che si sia reso responsabile di una violazione grave del presente Statuto o del Codice Etico dell’Associazione o che abbia perso i requisiti di cui all’art. 7.
2. Il Consiglio Direttivo assume la decisione in merito dopo aver udito le ragioni dell’interessato. Nei casi di maggior gravità, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione cautelare del Socio.
3. Avverso la deliberazione di cui al comma 2 è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa, ricorso al Collegio dei Probiviri che deve pronunciarsi nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
4. L’esclusione non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate, né comporta rinuncia da parte dell’Associazione a percepire quelle ancora dovute per l’esercizio in corso, né attribuisce alcun diritto dell’escluso sul fondo comune di cui all’art. 24.

TITOLO III Organi

Articolo 13 – Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori e il Comitato Scientifico.
2. Le funzioni inerenti alle predette cariche sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 14 – Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno un quinto dei Soci in regola con il versamento della quota associativa.
2. Il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’Assemblea vengono fissati dal Consiglio Direttivo e sono comunicati per iscritto, anche per e-mail, all’ultimo indirizzo comunicato da ciascun Socio. L’Assemblea può svolgersi, 9 totalmente o parzialmente, in collegamento da remoto, mediante audioconferenza o videoconferenza, purchè siano assicurate condizioni che consentano l’identificazione e la partecipazione alla discussione e al voto di ciascun partecipante. L’avviso può indicare una seconda convocazione anche per lo stesso giorno della prima, e deve in ogni caso pervenire almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente. Il Presidente nomina un Segretario, anche non Socio, che con lui sottoscrive il verbale dell’Assemblea. Ove occorre, l’Assemblea nomina uno o più scrutatori. Il Presidente regola la discussione e le votazioni.

Articolo 15 – Poteri dell’Assemblea
1. L’Assemblea può tenersi in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a) determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dall’art. 17, commi 4 e 5;
b) elegge i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, nonché i Presidenti degli stessi;
c) determina, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa dovuta da ciascun Socio, anche in misura diversa per ciascuna categoria di Soci;
d) delibera sull’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente e sulla 10 relazione concernente l’attività svolta dall’Associazione in tale esercizio, entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo;
e) elabora gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, tenendo conto degli scopi di questa;
f) delibera su qualsiasi materia che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea in seduta straordinaria:
a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 16 – Svolgimento dell’Assemblea
1. Sono ammessi all’Assemblea ed esercitano il diritto di voto tutti i Soci Effettivi in regola con il versamento delle quote associative.
2. Sono inoltre ammessi all’Assemblea, senza diritto di voto, i Soci Sostenitori ed i Soci Onorari in regola con il versamento delle quote associative, se previste.
3. Ogni Socio avente diritto di voto può farsi rappresentare per delega da un altro Socio. Alla stessa persona non possono essere conferite più di quattro deleghe.
4. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
5. L’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei Soci presenti.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea, tanto in prima che in 11 seconda convocazione, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per le delibere dell’Assemblea in seduta straordinaria tale maggioranza deve comprendere almeno un quarto degli aventi diritto al voto.
7. Ai fini della nomina degli organi associativi vengono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti fino ad esaurimento del numero di componenti previsti per ciascun organo. In caso di parità di voti si svolge una seconda votazione di ballottaggio.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 membri. Il loro numero è determinato dall’Assemblea al momento della nomina.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i Soci Effettivi garantendo una rappresentanza minoritaria in Consiglio anche tra i Soci Sostenitori.
3. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 esercizi e al massimo per due mandati consecutivi.
4. Ove durante il triennio vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, questo provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in difetto, consultata l’Assemblea, mediante cooptazione. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del triennio in corso.
5. È facoltà del Consiglio Direttivo nominare propri 12 componenti aggiunti. Tali componenti aggiunti sono selezionati tra i Soci in grado di garantire all’Associazione un contributo di particolare rilievo. In ogni caso, i membri del Consiglio Direttivo così nominati non possono essere più del 20% del totale dei componenti del Consiglio Direttivo. I soggetti così nominati sono componenti a pieno titolo del Consiglio Direttivo. Restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
6. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’Atto Costitutivo.

Articolo 18 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri:
a) il Presidente;
b) il Vice-Presidente, con funzioni vicarie;
c) il Tesoriere;
d) i Consiglieri. Con riferimento ai primi 3 esercizi, il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e i Consiglieri sono nominati nell’Atto Costitutivo.
2 Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente tutte le volte in cui questi sia assente o impossibilitato ad operare.
3 Il Tesoriere è depositario delle disponibilità finanziarie dell’Associazione e della contabilità, della quale cura la tenuta, secondo criteri di trasparenza e precisione. 13
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno e ogniqualvolta lo richieda la maggioranza dei suoi componenti in carica.
5. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite ove intervenga la maggioranza dei componenti eletti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per video o teleconferenza, purché siano assicurate condizioni che consentano l’identificazione e la partecipazione alla discussione e al voto di ciascun partecipante.
7. Le delibere sono prese con voto palese e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, anche non Socio, che redige il verbale delle riunioni, da trascriversi in apposito libro.

Articolo 19 – Poteri del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’Associazione e ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che non siano di competenza dell’Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo assume tutti i provvedimenti idonei ad attuare gli scopi dell’Associazione, nel rispetto degli indirizzi espressi dall’Assemblea.
3. Al Consiglio competono in particolare i seguenti poteri:
a) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
b) effettuare le nomine previste dall’art. 17; 14
c) determinare la misura delle quote associative annuali e di eventuali quote straordinarie, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) predisporre entro il 30 aprile di ciascun anno il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio sociale precedente e la relazione concernente l’attività svolta dall’Associazione in tale esercizio, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
e) convocare l’Assemblea, ove non vi provveda il Presidente, almeno, una volta l’anno e quando ne facciano richiesta i Soci ai sensi dell’art.14;
f) proporre all’Assemblea le modifiche al presente Statuto;
g) delegare i propri poteri al Presidente, in aggiunta a quelli già spettantigli a norma di Statuto, nonché ad altri propri componenti;
h) redigere il Codice Etico dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
i) nominare i membri del Comitato scientifico di cui all’art. 23 individuandone il Presidente ed il Vice-Presidente;
j) assumere le determinazioni di cui agli artt. 10 e 12;
k) intraprendere qualsiasi azione utile od opportuna per il perseguimento degli scopi dell’Associazione

Articolo 20 – Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Dal momento della nomina, il Presidente resta in carica per tre esercizi.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, che ne esercita tutte le funzioni.
3. Oltre ai poteri ad esso spettanti a norma di Statuto e a quelli che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo, il Presidente può, in caso di urgenza, compiere qualsiasi atto di competenza del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 19, lettere c), d), g), h) e i), salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.

Articolo 21 – Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti eletti dall’Assemblea anche tra i non soci. Resta in carica per tre anni.
2. Il Collegio dei Revisori:
a) vigila sulla gestione finanziaria dell’Associazione;
b) convoca l’Assemblea, qualora non vi provvedano il Presidente o il Consiglio Direttivo;
c) presenta all’Assemblea la propria relazione sul rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, previa convocazione contestuale alla convocazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – Collegio dei Probiviri
1 Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 componenti eletti dall’Assemblea tra i Soci dell’Associazione. Essi restano in carica per tre anni. Uno dei tre membri può essere Socio Onorario.
2. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di partecipare alle 16 riunioni del Consiglio Direttivo previa convocazione contestuale alla convocazione del Consiglio Direttivo.
3. Al Collegio dei Probiviri competono:
a) su richiesta del Consiglio Direttivo, l’interpretazione delle norme dello Statuto, del Codice Etico e di qualsiasi altra norma adottata dall’Associazione per il proprio funzionamento;
b) le pronunce di cui all’art. 12;
c) la definizione delle controversie di cui all’art. 29;
d) esprimere parere non vincolante sul Codice Etico e sulle modifiche al presente Statuto.

Articolo 23 – Comitato Scientifico
1. Il Comitato scientifico è l’organo di riferimento scientifico dell’Associazione ed è deputato a formulare al Consiglio Direttivo proposte ed iniziative per l’attuazione dei fini statutari. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo medesimo o dal Presidente dell’Associazione, ovvero individuate autonomamente.
2. Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove, inclusi il Presidente e il Vice Presidente. La designazione dei membri del Comitato scientifico viene effettuata dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle indicazioni eventualmente avanzate dall’Assemblea Ordinaria.
3. I membri del Comitato scientifico sono nominati 17 prioritariamente tra magistrati, docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche, enti di diritto privato o società private, ovvero tra esperti di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell’oggetto degli studi della Associazione. Tutti i componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La partecipazione al Comitato scientifico deve intendersi come espressione della libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell’art. 21 della Costituzione.
4. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato scientifico, il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto sostituito.
5. Il Comitato scientifico si riunisce, su proposta del Presidente, presso la sede dell’Associazione o presso altro luogo indicato dal Presidente, per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio Direttivo e fare un resoconto della attività svolta.
6. Il Comitato scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo posta elettronica – salvo, in quest’ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario – contenente l’ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Presidente, all’indirizzo anche di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima 18 della data stabilita per la riunione. Nei casi d’urgenza l’avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell’avviso dei motivi d’urgenza. È comunque validamente tenuta la riunione del Comitato cui partecipino tutti i componenti in carica.
7. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice-Presidente.
8. I componenti del Comitato scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito, fatto salvo i rimborsi previsti dall’apposito Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo.
9. Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall’estensore, trascritto nel libro verbali del Comitato, tenuto a cura del Presidente del Comitato stesso.

TITOLO IV Rapporti economici e rendiconto di gestione

Articolo 24 – Fondo comune
1. Il fondo comune è destinato in via esclusiva a sovvenzionare le attività dell’Associazione ed è costituito:
a) dalle quote associative annuali;
b) dalle eventuali quote associative supplementari;
c) dalle eccedenze attive della gestione;
d) da tutti i cespiti acquisiti a qualsiasi titolo 19 dall’Associazione.
2. Le disponibilità liquide dell’Associazione vengono depositate presso un istituto di credito e possono essere investite in titoli pubblici dell’area Euro, ovvero in altre forme di investimento mobiliare scelte dal Consiglio Direttivo, secondo criteri di sana e prudente gestione.

Articolo 25 – Quote associative
1. Tutti i Soci sono tenuti a versare la quota associativa deliberata annualmente dall’Assemblea ai sensi dell’art. 12.
2. Qualora la deliberazione di cui al comma che precede non intervenga entro il 31 marzo di ciascun anno deve ritenersi automaticamente confermata la misura della quota associativa dell’anno precedente.

Articolo 26 – Rendiconto economico-finanziario
1. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto economico-finanziario relativo agli aspetti economici e patrimoniali dell’attività svolta è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere fornito ai Soci o comunque posto a loro disposizione con congruo anticipo rispetto alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

TITOLO V Norme finali

Articolo 27 – Scioglimento Lo scioglimento dell’Associazione si verifica:
a) per il venir meno della pluralità dei Soci, ove questa non si ricostituisca entro i 6 mesi successivi;
b) su delibera dell’Assemblea con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto;
c) per impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 28 – Liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Collegio dei Revisori e delibera sulla destinazione dell’eventuale residuo.

Articolo 29 – Controversie
1. Qualsiasi controversia dei Soci tra loro o con l’Associazione relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché, in generale, ai rapporti associativi, è devoluta alla competenza del Collegio dei Probiviri.
2. Le determinazioni in merito da parte del Collegio dei Probiviri sono considerate come espressione della volontà delle parti in lite e sono definitive e inappellabili